Regione Sicilia – Esercizio funzioni amministrative relative a beni del suo demanio marittimo - Avvalimento Capitaneria di Porto - Accertamento proprietà e rilascio di tali beni - Legittimazione passiva della sola Regione Sicilia - Fondamento.
L'attività amministrativa posta in essere dalla Capitaneria di Porto quale organo della Regione Sicilia relativamente a beni del demanio marittimo di quest'ultima che siano abusivamente occupati da privati deve essere direttamente imputata alla Regione medesima, perché effettiva ed esclusiva titolare della funzione concretamente esercitata mediante "avvalimento" di uffici statali. Pertanto, la legittimazione passiva nei giudizi promossi da tali privati per l'accertamento della proprietà dei summenzionati beni spetta soltanto alla Regione Sicilia e non alla Capitaneria di Porto o, comunque all'amministrazione statale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18511 del 12/07/2018