Amministrazione pubblica - Medici specializzandi - Retribuzione - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5509 del 26/02/2019
Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Medici specializzandi - Retribuzione - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Frazionamento dell'ammontare risarcitorio - Condizioni - Fondamento.
Il frazionamento dell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all'anno accademico 1982-1983, ha luogo - in conformità con i principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) e dalle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 2018 n. 20348) - soltanto nel caso in cui, secondo l'ordinamento universitario, l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l'uno e l'altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perché l'intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5509 del 26/02/2019