Rappresentanza della p.a. - capacita' e legittimazione processuale - Art. 4, l. n. 260 del 1958 - Distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019
Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacita' e legittimazione processuale - Art. 4, l. n. 260 del 1958 - Distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - In genere.
In tema di equa riparazione per durata non ragionevole del procedimento, l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019