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Organo statale privo di soggettività – Cass. n. 32938/2021

Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale - in genere - Art. 4 della l n. 260 del 1958 - Organo statale privo di soggettività - Applicabilità - Rinnovazione dell'atto - Ammissibilità - Omissione - Conseguenze.

 

La disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione derivi da un'azione giudiziale dispiegata chiedendo la condanna di un organo statale privo di soggettività in proprio e non quale rappresentante processuale del corrispondente Ministero; pertanto, anche in tali casi il giudice deve disporre - su eccezione di parte - la rinnovazione dell'atto e se non provvede in tal senso, ove l'omissione non sia denunciata nel ricorso per cassazione, il vizio di legittimazione resta non sanato, con conseguente improponibilità della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 (Rv. 662828 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164

 

Corte

Cassazione

32938

2021