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Spese sostenute per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico – Cass. n. 41999/2021

Pubblica amministrazione - funzionari pubblici - onorari - Mandato - obbligazioni del mandante - spese e compenso del mandatario - Funzionario onorario - Presidente dell'Autorità portuale - Spese sostenute per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico - Rimborso ex art. 1720, comma 2, c.c. - Esclusione.

 

Il presidente dell'Autorità portuale, essendo legato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da un rapporto assimilabile a quello di un funzionario onorario, può ottenere, in applicazione analogica dell'art. 1720, comma 2, c.c., il rimborso delle sole spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, iniziato in relazione a fatti pur connessi all'incarico, non solo qualora sia stato condannato (giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito), ma anche qualora sia stato assolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41999 del 30/12/2021 (Rv. 663503 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1720

 

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Cassazione

41999

2021