Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Patrocinio legale in favore della P.A. - Conferimento dell'incarico ad avvocati - Rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali in tema di appalto di servizi - Esclusione - Fondamento.
La P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'"intuitu personae" e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40572 del 17/12/2021 (Rv. 663534 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421
Corte
Cassazione
40572
2021