Attività svolta durante la frequenza della scuola di specializzazione di personale non medico – Cass. n. 40473/2021
Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - Attività svolta durante la frequenza della scuola di specializzazione di personale non medico - Vantaggio dell'amministrazione e riconoscimento dell'utilità di essa - Configurabilità - Arricchimento senza causa - Esclusione - Fondamento.
L'attività svolta nell'ambito delle scuole di specializzazione da laureati "non medici" (ossia, laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) ha come corrispettivo la fruizione dell'attività formativa ed è espletata in base ad una "giusta causa", secondo la disciplina della legge e in forza non già di un obbligo di iscrizione, ma di una scelta libera del personale non medico, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore delle università che gestiscono dette scuole di specializzazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021 (Rv. 663577 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041