Determinazione preventiva del responsabile del procedimento di spesa – Cass. n. 15571/2022
Pubblica amministrazione - contratti - Contratti stipulati con l'Amministrazione locale - Determinazione preventiva del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del d.lgs. n. 2607 del 2000 - Natura negoziale - Esclusione - Natura programmatica e amministrativa con finalità di apprezzamento dell'interesse pubblico e di trasparenza della P.A. - Sussistenza - Applicabilità del regime dei provvedimenti ai fini di autotutela, controllo e giurisdizionale - Conseguenze rispetto al successivo contratto ai fini del requisito di forma.
In tema di stipulazione dei contratti degli enti locali, la deliberazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur predefinendo oggetto, forma e clausole essenziali del successivo negozio, non ha natura negoziale, ma programmatica ed amministrativa, qualificandosi come momento provvedimentale di apprezzamento dell'interesse pubblico e come garanzia procedimentale di trasparenza dell'azione amministrativa, ed è, in quanto tale, soggetta al regime tipico dei provvedimenti ai fini dell'autotutela, del controllo e della tutela giurisdizionale, con la conseguenza che, non avendo natura di proposta contrattuale suscettibile di accettazione da parte del privato, non può surrogare il requisito della forma prescritto, a pena di nullità, per i contratti conclusi dalla P.A..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15571 del 16/05/2022 (Rv. 664881 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350