Riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale – Cass. n. 35480/2022
Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Obbligazioni - arricchimento senza causa - Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido ed efficace - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell'indennizzo - Riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale - Necessità - Maggiorazioni previste da tariffe professionali - Esclusione.
Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35480 del 02/12/2022 (Rv. 666352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224