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Guerra - Beni, appartenenti a cittadini italiani, situati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 - Azienda agricola – Cass. n. 7076/2016

Richiesta di indennizzo "ex lege" n. 1064 del 1949 – Definizione del giudizio con giudicato - Successiva domanda di indennità per l'avviamento agricolo ex art. 1 della l. n. 98 del 1994 - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di indennizzo - previsto dalla l. n. 1064 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni - in favore dei titolari di beni situati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, qualora sia stata proposta domanda di indennizzo in relazione alla perdita di azienda agricola ed il relativo giudizio sia stato definito con giudicato, è inammissibile una successiva richiesta di indennità per l'avviamento agricolo, espressamente riconosciuta dal sopravvenuto art. 1 della l. n. 98 del 1994 (qualificato in rubrica come norma di interpretazione autentica), atteso che oggetto dell'indennizzo in questione è la perdita dell'azienda agricola, con tutto ciò che essa comporta, compreso l'avviamento, il quale costituisce soltanto una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta, ma non un bene indennizzabile indipendentemente dall'azienda di cui esprime una qualità. Ne consegue che il giudicato, formandosi in relazione a ciascun bene, fisicamente identificato, definisce il rapporto giuridico ad esso relativo - salva espressa riserva di richiesta in altro giudizio di voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa - e resta insensibile alle successive modificazioni normative del rapporto stesso, anche di natura retroattiva.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016

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2016