Cessione di ramo d'azienda - Responsabilità del cessionario per i debiti pregressi - Limitazione ai debiti relativi al ramo ceduto - Condizione - Inerenza dei debiti al ramo ceduto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13319 del 30/06/2015
In caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13319 del 30/06/2015
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