Azienda - cessione - successione nei contratti - affitto di ramo di azienda - applicazione dell'art. 2558 c.c. - subingresso dell'affittuario nel contratto di appalto – sussistenza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018
La disciplina prevista dall'art. 2558 c.c., commi 1 e 3, è applicabile non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l'affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa. Ne consegue che a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda, l'affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all'azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d'impresa, carattere personale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018
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