Casi - Iscrizione nel registro delle imprese - Rilevanza ai fini della validità del contratto - Esclusione.
L'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese - che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18066 del 05/07/2019 (Rv. 654410 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2556
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18066
2019