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Azienda - cessione - debiti - Cass. n. 32134/2019

Responsabilità del cessionario per i debiti - Presupposti - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Necessità - Limiti - Finalità di tutela del creditore - Fattispecie.

In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in mancanza delle scritture contabili, aveva respinto la domanda della creditrice nei confronti della cessionaria, ma aveva omesso di considerare le evidenze processuali dalle quali risultava che la cessione dell'azienda - in favore di società di nuova costituzione, con la stessa compagine sociale, per l'esercizio della medesima attività e con trasferimento della clientela - era stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito).

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32134 del 10/12/2019 (Rv. 656505 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

corte

cassazione

32134

2019