Straniero (condizione dello) protezione internazionale - protezione sussidiaria – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019
costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) protezione internazionale - protezione sussidiaria – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019
dovere di cooperazione istruttoria - limitazioni in rapporto agli oneri di allegazione del richiedente.
Il potere-dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio, se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2007, ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio. Ne deriva che il giudicante non può supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle deficienze probatorie del ricorrente su cui grava, invece, l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente adempiuto l'obbligo di cooperazione istruttoria da parte della corte territoriale che si era limitata ad acquisire d'ufficio le informazioni sul paese d'origine, previa verifica di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.3 comma 5 del d.lgs. 251 del 2007 ed aveva considerato il racconto di costui palesemente generico e carente nell'allegazione di fatti specifici).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019