Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019
Procedimento di impugnazione del provvedimento che determina lo Stato competente a decidere sulla domanda - Omessa produzione da parte del Ministero dell’Interno di documentazione relativa alla procedura amministrativa - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento avverso le decisioni dell'Unità Dublino, determinative dello Stato competente all'esame delle domande di protezione internazionale, non costituisce causa di nullità l'omesso deposito da parte del Ministero dell'Interno della documentazione relativa alla procedura amministrativa che ha dato luogo alla decisione impugnata, poiché l'art. 3, comma 3 quinquies, del d. lgs. n. 25 del 2008, non prescrive che tale deposito debba essere compiuto a pena di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019