Domanda di protezione internazionale - Procedimento di impugnazione della decisione che determina lo Stato competente a decidere sulla domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Procedimento di impugnazione della decisione che determina lo Stato competente a decidere sulla domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019
Istanza di sospensiva dell’efficacia del provvedimento - Decreto di rigetto - Omessa pronuncia di decreto modificativo o confermativo o di revoca della precedente pronuncia sull'istanza di sospensiva – Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In caso di provvedimento "inaudita altera parte" di rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della decisione dell'Unità Dublino, ex art. 3, comma 3 quater, del d. lgs. n. 25 del 2008, l'omessa pronuncia, nei cinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito di note di replica, di nuovo decreto che confermi, modifichi o revochi la decisione assunta con il decreto emesso in via interinale, non determina la nullità del procedimento e del provvedimento finale, non essendo tale nullità prevista dalla norma. (Enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che, omettendo di pronunciare nuovo decreto confermativo della pronuncia interinale, aveva riconfermato il rigetto dell'istanza solo con la decisione sul ricorso, depositata oltre i termini previsti per il deposito delle repliche).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019