Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria – Ragione di salute – Parametri di benessere – Esclusione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3681 del 07/02/2019
La protezione umanitaria, nel regime vigente "ratione temporis", tutela situazioni di vulnerabilità - anche con riferimento a motivi di salute - da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero "parametri di benessere", nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di " estrema difficoltà economica e sociale", in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3681 del 07/02/2019
Protezione umanitaria