Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4890 del 19/02/2019
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018 - Applicabilità della normativa esistente al momento della presentazione della domanda - Necessità - Conseguenze in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti.
La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4890 del 19/02/2019