Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019 (Rv. 653697 - 01)
Art. 14, lett. c),d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti - Conflitto armato - Violenza indiscriminata - Minaccia alla vita o alla persona dello straniero - Necessità - Indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia europea
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019 (Rv. 653697 - 01)