Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019 (Rv. 653697 - 02)
Liti tra privati- - Rilevanza - Esclusione – Ragioni
Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello "status" di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all'art. 5 lettera b) del d.lgs n. 251 del 2007.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9090 del 02/04/2019 (Rv. 653697 - 02)