Condizione dello straniero - Protezione internazionale – Cass. 13088/2019
Rischio di persecuzione - Settorialità della situazione di rischio in una regione o area del Paese d'origine del richiedente - Valutazione.
In tema di protezione internazionale dello straniero, nell'ordinamento italiano la valutazione della "settorialità" della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al d.lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d'origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019 (Rv. 653884 - 01)