Condizione dello straniero - Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Cass. 13096/2019
Condizione di vulnerabilità personale - Violenze subite nel Paese di transito - Valutazione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., in l. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno, senza compiere alcuna valutazione in ordine alle violenze sessuali che la richiedente asilo, cittadina nigeriana, aveva allegato di avere subito in Libia, Paese di transito e di permanenza per un biennio).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019 (Rv. 653885 - 01)