Condizione dello straniero protezione internazionale - Cass. Ord. 16458/2019
Costituzione della repubblica - condizione dello straniero - Protezione internazionale - Domanda di protezione umanitaria proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Competenza della sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica - Rito applicabile - Fondamento.
Nella vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13 del 2017, convertito nella l. 46 del 2017, successivamente modificato dall'art. 1 c.3. lettera a) del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e a quelle relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019 (Rv. 654637 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702, Cod_Proc_Civ_art_281