Tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero – Cass. Ord. 15981/2019
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Impugnazione del provvedimento di espulsione - Tempestività del ricorso - Data di spedizione a mezzo del servizio postale - Rilevanza - Fondamento. procedimento civile - notificazione - a mezzo posta in genere.
Ai fini della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15981 del 14/06/2019 (Rv. 654603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149