Protezione internazionale - Reiterazione della domanda - Condizioni - Nuovi elementi - Nozione - Nuove prove dei medesimi fatti costitutivi - Inclusione - Limiti.
In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019 (Rv. 654657 - 01)