Domanda di protezione internazionale - Reiterazione - Oneri allegatori - Fondamento.
In caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre i "nuovi elementi" indicati dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008 nel giudizio inizialmente proposto, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione invocata, sicché, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede amministrativa.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18440 del 09/07/2019 (Rv. 654657 - 02)