Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019 (Rv. 655559 - 01)
Protezione internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice - Informazioni sul Paese d'origine - Censura relativa alle fonti utilizzate - Specificità - Contenuto.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere.
In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l'effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019 (Rv. 655559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366