Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26831 del 21/10/2019 (Rv. 655629 - 01)
Stranieri - Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo - Diritto all'unità familiare - Decreto di espulsione del genitore - Esigenze di legalità e sicurezza - Carattere recessivo - Esclusione - Fondamento.
In tema di immigrazione e di diritto all'unità familiare, la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla l. n. 176 del 1991 e richiamata dall'art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998), secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte, sicché, ove lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26831 del 21/10/2019 (Rv. 655629 - 01)