Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 (Rv. 656062 - 01)
Protezione umanitaria - Diritto al riconoscimento - Momento di insorgenza - Ingresso in Italia - Conseguenze in tema di applicabilità della normativa di cui al d.l. n.113 del 2018 convertito in l. n.132 del 2018 - Domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge - Applicabilità della disciplina vigente al momento della domanda - Necessità - Conseguenze in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti.
Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domanda saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 (Rv. 656062 - 01)