Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019 (Rv. 655634 - 01)
Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Eccezioni - Fondamento.
In tema di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI ("country of origin information") assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29056 del 11/11/2019 (Rv. 655634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101