Protezione internazionale - Termine dimezzato per impugnare - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Domanda ritenuto manifestamente infondata dal questore - Applicabilità - Domanda dichiarata manifestamente infondata dalla commissione territoriale - Esclusione.
In tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall'art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7520 del 25/03/2020 (Rv. 657422 - 01)