Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7438 del 18/03/2020 (Rv. 657482 - 01)
Orientamento sessuale del richiedente - Omosessualità punita con sanzione penale - Situazione oggettiva di persecuzione rilevante ai fini dello "status" di rifugiato - Sussistenza - Fondamento - Verifica d'ufficio da parte del giudice - Necessità.
In tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente (nella specie, cittadino gambiano omosessuale) costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7438 del 18/03/2020 (Rv. 657482 - 01)