Costituzione della repubblica - liberta' (diritti di) - professione di fede religiosa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020 (Rv. 657708 - 01)
Diritti fondamentali - Professione e propaganda di credo ateo o agnostico - Libertà di forme - Limiti - Fondamento.
In virtù del principio supremo di laicità dello Stato, esistente nell'ordinamento italiano, è garantita la pari libertà di coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente e di farne propaganda nelle forme ritenute più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost., purché l'esercizio di tale diritto di propaganda e diffusione del proprio credo religioso non si traduca nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un'aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata. (La Corte ha cassato la pronuncia della Corte d'Appello con la quale era stata negato il diritto all'affissione di un manifesto recante la parola "Dio" con la "D" in stampatello barrato, le altre lettere in corsivo e sotto la dicitura "10 milioni di italiani vivono bene senza Dio e quando sono discriminati l'U.A.A.R. è al loro fianco).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020 (Rv. 657708 - 01)