Costituzione della repubblica - liberta' (diritti di) - professione di fede religiosa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020 (Rv. 657708 - 02)
Diritti fondamentali - Principio di parità di trattamento delle confessioni religiose -Credo ateo o agnostico - Estensione - Discriminazione vietata - Contenuto.
Il principio della parità di trattamento delle confessioni religiose, sancito dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in essa compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra una discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è o sarebbe avvantaggiato rispetto all'altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7893 del 17/04/2020 (Rv. 657708 - 02)