Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020 (Rv. 657711 - 01)
Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente - Conseguenze in ordine al dovere del giudice di cooperazione istruttoria - Art. 14, lett. a), b), c), d.lgs. 251 del 2007 - Differenze.
In tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e
b) del d.lgs. n. 251 del 2007, non può invece essere invocato nell'ipotesi di cui all'art. 14, lett.
c) , del medesimo decreto, poiché in quest'ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020 (Rv. 657711 - 01)