Skip to main content

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n. 11936/2020

Protezione sussidiaria - Danni gravi ex art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Effettività - Personalizzazione del rischio - Necessità.

In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all'art. 14, lettera a) (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte) e lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del d.lgs. n. 251 del 2007, è necessario, diversamente da quanto disposto alla lettera c) del medesimo art. 14, che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano "effettivi” (come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. g), dello stesso decreto) e, cioè, "individuali" o almeno "individualizzati" e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11936 del 19/06/2020 (Rv. 658019 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11936

2020