Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n.11925/2020
Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedimentali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Giudizio di inattendibilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1