Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Cass. n. 11912/2020
Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Presupposti - Situazione di eccezionale vulnerabilità - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Modalità - Onere di allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di protezione internazionale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Procedimento civile - domanda giudiziale.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, la comparazione tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuata secondo il principio di "comparazione attenuata", senza alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela posto che il giudizio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria. (Fattispecie relativa a cittadino straniero originario del Pakistan, per il quale era stata ritenuta credibile la situazione di oggettiva vulnerabilità e "meritevole" l'assunzione lavorativa ottenuta in Italia ma non sufficiente ai fini del giudizio comparativo, essendo mancata l'allegazione di fatti diversi).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11912 del 19/06/2020 (Rv. 658295 - 01)