Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Cass. n. 14674/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione di credibilità - Criteri - Violazione - Sindacato di legittimità - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14674 del 09/07/2020 (Rv. 658388 - 01)