Skip to main content

Domanda di protezione sussidiaria - Cass. n. 14350/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Vicissitudini personali del richiedente - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, non rilevano le vicissitudini personali del richiedente asilo, in quanto il rischio di danno grave, cui si riferisce la norma, è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la menzionata protezione, negando che, nel Paese di origine, vi fosse una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, senza dare alcun rilievo alle discriminazioni asseritamente subite dal ricorrente per essere un figlio nato fuori del matrimonio).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14350 del 08/07/2020 (Rv. 658256 - 01)

corte

cassazione

14350

2020