Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Cass. n. 13565/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Vulnerabilità - Violenze subite nel Paese di transito - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva negato la protezione umanitaria senza valutare le circostanziate deduzioni del richiedente relative alle violenze subite in Libia, ove si era recato per reperire un'occupazione lavorativa, indicate come causa della compromissione delle sue condizioni psico-fisiche, così evidenziando la connessione tra il transito in quel Paese e il contenuto della domanda).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020 (Rv. 658235 - 01)