Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande - Cass. n. 13575/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande - Disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Composizione collegiale del tribunale - Fondamento.
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell'azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale ("status di rifugiato" e protezione sussidiaria)e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall'art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020 (Rv. 658236 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_281_9, Cod_Proc_Civ_art_737