Protezione internazionale straniero – Cass. n. 19224/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Conseguenze sul dovere di cooperazione istruttoria.
In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell'ipotesi descritta nell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall'art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata - dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna - percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l'attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell'area di provenienza del richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19224 del 15/09/2020 (Rv. 658819 - 01)