Skip to main content

Diritto di asilo – Cass. n. 19176/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Diritto di asilo - Contenuto - Disciplina di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 ed all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Esaustività - Conseguenze - Margini di diretta operatività dell'art. 10, comma 3, Cost. - Esclusione.

Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19176 del 15/09/2020 (Rv. 659109 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

19176

2020