Straniero - Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo – Cass. n. 20492/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Oggetto del giudizio di impugnazione davanti al tribunale - Vizi del provvedimento e del procedimento amministrativo - Obbligo del tribunale adito di pronunciarsi comunque nel merito - Fondamento - Fattispecie.
In tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non é tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale non può limitarsi all'annullamento del provvedimento di diniego per vizi del provvedimento o del procedimento, ma ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito. (In attuazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale - che aveva deciso allo stato degli atti e senza procedere all' audizione della richiedente per la sua irreperibilità - affermando che la ricorrente avrebbe dovuto proporre nuova istanza avanti alla Commissione territoriale, poichè quest'ultima, pur avendo rigettando la domanda nel merito, si era comunque riservata "di riesaminare il caso ove la richiedente si fosse resa reperibile").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20492 del 29/09/2020 (Rv. 659005 - 01)