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Protezione umanitaria – integrazione – Cass. n. 21240/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione umanitaria - Livello di integrazione raggiunto in Italia - Valutazione - Criteri.

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21240 del 02/10/2020 (Rv. 659030 - 01)

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