Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Opposizione a decreto di espulsione - Diritto all'alimentazione dello straniero privo del permesso di soggiorno - Equiparabilità allo stato di malattia od infortunio ex art. 35, comma 3, d.lgs. 286/1998 - Esclusione - Fondamento. Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri In genere.
In tema di protezione internazionale, la mera asserita esigenza di tutela del diritto alla salute e all'alimentazione dello straniero privo di permesso di soggiorno non determina un divieto di espulsione, esulando dal novero delle prestazioni "urgenti o comunque essenziali" per "malattia o infortunio" previste dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alle quali sole è assicurato anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale il diritto alle cure ambulatoriali od ospedaliere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19588 del 18/09/2020 (Rv. 659189 - 01)
CORTE
CASSAZIONE
19588
2020