Protezione internazionale, le liti tra privati – Cass. n. 19258/2020
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Liti tra privati - Rilevanza ai fini della protezione internazionale o sussidiaria - Esclusione - Fattispecie in tema di "fatwa".
In tema di protezione internazionale, le liti tra privati non possono essere addotte quale causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello "status" di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, di una "fatwa" emessa nei confronti del richiedente dal fratello imam, trattandosi di un'opinione o un responso giuridico su questioni riguardanti il diritto islamico o pratiche di culto, emessi e resi pubblici da un'autorità riconosciuta, il "Muftì").
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19258 del 16/09/2020 (Rv. 659126 - 01)