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Protezione internazionale - "clausola discrezionale” – Cass. n. 23724/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Ricorso alla "clausola discrezionale" - Facoltà della sola Amministrazione e non anche del giudice ordinario - Fondamento - Sindacato giurisdizionale - Limiti e contenuto.

In materia di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola discrezionale", prevista dall'art. 17, par. 1, del regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. regolamento Dublino III), di natura facoltativa, è demandato all'Amministrazione (e segnatamente all'Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno), in ragione delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, che ne determinano l'esercizio, e non può essere operato direttamente dal giudice ordinario, fermo restando che la relativa scelta non rimane al di fuori di ogni controllo, sicché il rifiuto di esercitare tale facoltà, risolvendosi nella decisione di trasferire il cittadino straniero, può essere contestato in sede giurisdizionale, mediante l'impugnazione di tale decisione, al fine di verificare se l'Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal regolamento menzionato e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23724 del 28/10/2020 (Rv. 659437 - 01)

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